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Trasporto aereo: quali sono i nostri diritti in caso di cancellazione o ritardo?

2025-01-20 10:46

Francesca Tosto

Trasporto aereo: quali sono i nostri diritti in caso di cancellazione o ritardo?

Trasporto aereo: quali sono i nostri diritti in caso di cancellazione o ritardo?Il consumatore è protetto dalla normativa europea

 

Nel periodo invernale, complici le festività natalizie, il traffico aereo potrebbe risentire di ritardi e disagi, sulla scia di un anno già complesso per i cieli europei. Il 2024, tra scioperi e problemi logistici, ha visto infatti, specialmente nei periodi festivi, momenti critici. Durante la settimana del 24-30 giugno, ad esempio, i voli nel Vecchio Continente hanno accumulato ben 1.9 milioni di minuti di ritardo, un impressionante +153% rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati di Eurocontrol. Complessivamente in tutto il mese i ritardi avevano toccato quota 4,7 milioni di minuti in Europa, un milione e 100mila in più dell’estate precedente.

Ma quali sono i nostri diritti in caso di cancellazione? Cause di cancellazione frequenti da parte delle compagnie sono il maltempo, scioperi o mancanza di personale. Possono capitare anche problemi al sistema ATC (Air Traffic Control), che la scorsa estate è andato in tilt creando ritardi a catena e cancellazioni in tutta Europa.   

Il consumatore è protetto dalla normativa europea, per tutti i voli in partenza o in arrivo (se la compagnia è europea) in un aeroporto comunitario: si tratta del Regolamento UE (CE) n. 261/2004 che prevede il diritto al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un altro volo, il prima possibile o in una data successiva più conveniente.  

 


 

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Il passeggero ha diritto a pasti e bevande in base alla durata dell’attesa, a due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica, alla sistemazione in albergo e al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione, se il volo è spostato al giorno successivo. In alcuni casi c’è il diritto anche ad una compensazione pecuniaria: 250 euro per le tratte fino a 1.500 km, 400 euro per quelle tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per quelle oltre i 3500 km.  Non ha diritto alla compensazione pecuniaria se la compagnia dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non poteva controllare, come maltempo o scioperi che non riguardassero il suo personale.

L’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) ha attivato la procedura di conciliazione sulla piattaforma ConciliaWeb al fine di procedere al tentativo di conciliazione divenuto obbligatorio per legge nelle controversie in materia di trasporti. Il consumatore può presentare istanza di conciliazione solo se ha già presentato un reclamo o richiesta di rimborso alla compagnia.


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